Previsti fondi pubblici per garantire mobilità alle persone con gravi handicap permanenti
Con l’espressione di barriera architettonica si intende qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi (specialmente di persone con limitata capacità motoria o sensoriale), come spiega efficacemente Wikipedia. Il concetto dipinge uno scenario difficile da immaginare. Uno scenario che rappresenta, invece, la quotidianità per molti disabili nel nostro paese. Del resto, ciò che può essere di aiuto ad alcuni, ad esempio, una semplice rampa di scale, diventa di ostacolo per altri. Per questo la normativa cerca, da tempo, di garantire a tutti il diritto alla libertà di movimento e, per raggiungere questo obiettivo, ricerca parametri comuni.
Normativa di riferimento: la legge 13/89
La legge quadro che si occupa di accessibilità in Italia è la legge numero 13 del 1989. Tale normativa stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. “Tale legge – ci spiega Sarah Pacetti, consigliere provinciale e presidente della commissione di conciliazione dell’Anaci a Roma – concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti). L’intento della normativa è proprio quello di superare dette barriere architettoniche, e la ratio è, senza dubbio, quella di permettere comunque la vita di relazione anche a coloro che, pur disabili, hanno il diritto di potere liberamente accedere a tutti gli edifici, siano essi privati o pubblici, per potere svolgere i compiti e le funzioni proprie della vita”.
Decreto attuativo 236/89
Il decreto attuativo numero 236 del 1989, all’articolo 2, chiarisce il concetto di barriera architettonica, come ci spiega ancora Sarah Pacetti: “le barriere architettoniche sono gli ostacoli fisici fonte di disagio per la mobilità di chiunque, ed in particolare, di coloro che per qualsiasi causa hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma temporanea o permanente. Gli ostacoli che impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti. La mancanza di accorgimenti o segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e, in particolare, per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”. Lo stesso decreto 236 individua tre diversi livelli di qualità dello spazio costruito. L’accessibilità, ossia la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Dalle dimensioni delle porte alla pendenza delle rampe
La visitabilità, ossia la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. L’adattabilità, ossia la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Lo stesso decreto attuativo stabilisce, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: “Per esempio – continua Sarah Pacetti – le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione”.
La legge 104 del 1992
Definita "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", questa legge ribadisce che la Repubblica: garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione alla vita della collettività.
Responsabilità del sindaco
Nella legge 104/92 sono previsti l’eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche. Per tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 13/89, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. L’accertamento dell’agibilità compete al sindaco.
DPR 503 del 1996
Le norme per il superamento delle barriere architettoniche si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso, agli edifici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione.