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Messaggero CASA

Slittamento delle tasse senza maggiorazione

di Oliviero Franceschi

Chi è in ritardo con i conteggi può pagare fino al 20 agosto con un piccolo surplus. Il quadro fabbricati


Tra meno di quarantotto ore è prevista la prima importante scadenza per i versamenti dell’Unico 2012, grazie alla generosa proroga accordata dal ministero. Nessuna paura per chi non avesse finito i conteggi: il grosso delle truppe dei contribuenti italiani sfilerà ordinatamente o quasi in banca e alla posta, per versare quanto dovuto entro il 20 agosto. Continuiamo perciò a studiare il modello Unico, senza perdere la bussola..
Compiliamo il quadro RB
Come abbiamo visto nella puntata precedente, il primo scoglio da superare per giungere ad una compilazione dell’Unico impeccabile e a prova di fisco è costituito dal quadro Fabbricati. Abbiamo già detto che obbligati alla compilazione sono tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati in Italia che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, al catasto edilizio urbano. Nella colonna 1 indicate la rendita catastale rivalutata del 5%; per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicate quella presunta.
Abitazione principale
Un trattamento di favore spetta all’abitazione principale, che è quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. L’abitazione principale va sempre dichiarata perché concorre a formare il reddito complessivo, ma poi per la stessa, spetta una deduzione dal reddito fino all’ammontare della rendita dell’abitazione stessa più le pertinenze. Infatti, l’importo da indicare nel rigo RN2 dell’Unico sarà dato dalla somma dei redditi dei fabbricati utilizzati come “prima casa” e come pertinenze (quadro RB colonna 2 “Utilizzo” uguale a 1 e 5). L’agevolazione spetta per un solo immobile: se possedete due case, una adibita a dimora abituale vostra e l’altra utilizzata allo stesso modo da un familiare, lo sconto spetta soltanto per il primo immobile. La deduzione va sempre rapportata alla quota di possesso e al periodo dell’anno durante il quale avete adibito l’appartamento a “prima casa”, e spetta anche se trasferite la dimora abituale a causa di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a patto che l’appartamento non venga dato in affitto.
Matrimonio a rotoli
Al di là delle definizioni, non mancano però situazioni ingarbugliate, ad esempio il proprietario di casa che si è separato lasciando l’appartamento alla moglie. In questo caso, in base alle regole dell’Unico 2012, deve pagare le tasse sull’immobile il proprietario, mentre l’ex coniuge che continua a vivere nell’appartamento non deve dichiararlo se non è anch’egli proprietario o usufruttuario. Se, invece, chi continua a vivere nell’immobile ne possiede una quota, indicherà l’appartamento per la percentuale di possesso. Il proprietario “cacciato” da casa potrà comunque usufruire della deduzione per l’abitazione principale (quindi non pagare l’Irpef sull’appartamento), se vi dimorano i suoi familiari (ad esempio, i figli), sempre però che non possegga altro immobile adibito ad abitazione principale. Ricordiamo che fino a quando non interviene la sentenza di divorzio anche il coniuge separato rientra tra i familiari.
La seconda colonna
La colonna 2 riservata all’utilizzo dell’immobile già da qualche anno presenta alcune novità: sono stati introdotti nuovi codici per illustrare meglio al fisco come stanno le cose. Tra i codici più recenti abbiamo:. “10” per le abitazioni o pertinenze date in uso gratuito a un familiare che vi dimori abitualmente (e ciò risulti in anagrafe), oppure per immobile in comproprietà utilizzato come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante; • “11” per indicare una pertinenza di immobile tenuto a disposizione; • “12” se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile era utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) prima del trasferimento temporaneo in altro comune; nell’ipotesi di più immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione dal contribuente residente all’estero, il codice 12 può essere indicato solo una volta. • “13” se l’immobile è di proprietà condominiale con quota di reddito da dichiarare superiore a 25,82 euro; • “14” se l’immobile è in Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili; • “15” se l’immobile è situato in Abruzzo ed è concesso in comodato ai soggetti di cui al punto precedente. Ricordiamo che l’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito. In questo caso è necessario compilare la sezione II del quadro RB.
Novità per gli immobili storici
Per gli immobili di interesse storico e/o artistico locati (riconosciuti in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) occorre indicare il codice “16” nella colonna utilizzo e stare attenti alle novità introdotte nell’Unico 2012: occorre infatti distinguere se l’immobile è soggetto ad Irpef oppure è tassato con la “cedolare secca”. Se l’immobile è soggetto a tassazione ordinaria (Irpef), nella colonna 1 va indicata la rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. In questo caso l’importo del canone di locazione non rileva per la determinazione del reddito imponibile, tuttavia deve ugualmente essere riportato nella colonna 6, compilando anche la colonna 5 (Codice canone). Nel caso invece di opzione per la cedolare secca nella colonna 1 va riportata l’effettiva rendita catastale dell’immobile e devono essere compilate le colonne 5 (Codice canone) e 6 (Canone di locazione), barrando la casella di colonna 12 “Cedolare secca” e infine compilando la sezione II del quadro RB. Con la cedolare si pagherà sul valore più alto tra la rendita catastale effettiva e il canone di locazione senza deduzione applicando una delle due aliquote previste 21% e 19% (per affitti a canone concordato)

(continua)

Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli

Sabato 07 Luglio 2012 - 10:38
Ultimo aggiornamento: Lunedì 09 Luglio - 10:11
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