Siete incappati in un errore, ma la detrazione del 36% è salva
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l fisco cala gli assi sul tavolo delle dichiarazioni dei redditi. Se infatti è al termine la stagione del 730, quella del modello Unico, per molti contribuenti, è appena agli inizi. E una Circolare dell’Agenzia delle Entrate riserva molte piacevoli sorprese in proposito. Eccone alcune, nell’articolo di oggi. Anche nella rubrica della posta, affrontiamo alcuni quesiti risolti dall’Agenzia.
Detrazione 36%: c’est plus facile
Come molti lettori ricorderanno dagli articoli precedenti, nel 2011 la procedura per usufruire della detrazione del 36% per i lavori in casa è stata notevolmente semplificata con una serie di provvedimenti. Tra questi il Decreto Legge n. 70/2011 ha eliminato l’obbligo di inviare al Centro operativo di Pescara l’apposita comunicazione prima di iniziare i lavori. Tale obbligo è stato sostituito da quello di riportare le informazioni sull’immobile, dove sono eseguiti i lavori, direttamente in dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione (indicata nel provvedimento direttoriale del 2 novembre 2011).La conseguenza immediata della disposizione è stata che mentre per i lavori iniziati dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto) è venuto meno l’obbligo di inviare la raccomandata a Pescara, per quelli iniziati prima l’obbligo era invece operativo. Ora la Circolare n. 19/E dello scorso 1° giugno ha cambiato le carte in tavola, una volta tanto a vantaggio del contribuente. Poiché la detrazione del 36% è applicabile per anno d’imposta, l’eliminazione dell’obbligo di spedire la comunicazione a Pescara è stato esteso a tutto il 2011 con gioia e tripudio di quanti, magari per errore, non avevano mandato nei termini la preziosa raccomandata. In poche parole chi ha iniziato i lavori prima del 14 maggio 2011 e ha dimenticato di dirlo al fisco non perde il diritto alla detrazione grazie alla dichiarazione dei redditi 2012, dove potrà comunicare i dati dell’immobile. Bonus assicurato anche per chi ha inviato la comunicazione fuori tempo massimo.
Costo della mano d’opera, specificazione inutile
Un’altra delle norme che di fatto penalizzava chi sosteneva spese di recupero del patrimonio edilizio e intendeva sfruttare il bonus del 36% era l’obbligo di farsi indicare nelle fatture d’acquisto il costo della mano d’opera impiegata separatamente dalle altre voci. La mancanza di questo requisito infatti inibiva l’agevolazione. Capitava perciò che il cittadino, non aggiornato sulle ultime pretese dell’amministrazione, dopo aver speso una bella sommetta per i lavori si vedesse negata la detrazione del 36% in sede di controllo perché le fatture esibite non evidenziavano a parte la mano d’opera. Questo ennesimo spauracchio era stato abolito dal D.L. 70/2011 e senza alcun rimpianto da parte degli operatori. Ora la Circolare 19/2012 fa un passo in più: non solo sono valide le fatture senza indicazione della mano d’opera emesse dalla data di abolizione dell’obbligo ma sono valide anche quelle irregolari emesse in passato, al momento in cui l’obbligo esisteva. La regola vale sia per il recupero del patrimonio edilizio che per la riqualificazione energetica.
Diritto alla detrazione: può essere trasferito
Fino al settembre 2011, quando l’immobile su cui venivano eseguiti dei lavori per i quali spettava la detrazione del 36% era venduto il bonus si trasmetteva all’acquirente. Con la conversione in legge del D.L. 138/2011 (Legge 148/2011) invece non è più così ma è il venditore che di fatto ha sostenuto le spese a decidere se continuare a usufruire della detrazione oppure in alternativa trasferirla all’acquirente. La Circolare è intervenuta anche su questa delicata materia e ha chiarito che nel silenzio delle parti il diritto alla detrazione si intende trasferito a chi compra. Ma non basta: la Circolare evidenzia che, in caso di trasferimento di proprietà, le rate residue del 55% seguiranno la stessa regola di quelle del 36 per cento.
Restyling del palazzo basta l'attestazione
Conferme anche per i lavori del palazzo: quando i lavori sono svolti sulle parti comuni dell’edificio condominiale, per usufruire della detrazione Irpef del 36%, è sufficiente la certificazione nella quale l’amministratore dello stabile dichiara di avere assolto tutti gli obblighi necessari per beneficiare dell’agevolazione, di avere gli originali della documentazione necessaria e qual è l’ammontare della spesa riferibile al singolo condomino. Quest’ultimo deve inserire nella dichiarazione dei redditi il solo codice fiscale del condominio, senza riportare i dati catastali dell’immobile, che saranno invece indicati dall’amministratore nel quadro AC della propria dichiarazione.
Spese mediche e similari
Apertura dell’Agenzia per la detrazione del 19% per i dispositivi medici acquistati in erboristeria: la Circolare infatti ha chiarito che è legittima la detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici effettuato in erboristeria, essendo irrilevante la qualifica del venditore delle apparecchiature.
Riabilitazione
Semaforo verde anche per le spese per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” prive di prescrizione medica. Mentre in passato l’amministrazione aveva bocciato tali spese negando la detrazione Irpef del 19%, ora con la recente Circolare sono state riammesse al bonus. L’agenzia ha infatti tenuto conto del parere del Ministero della Salute che ha preso atto dell’evoluzione delle professioni sanitarie che ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti e del fatto che la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica.
Hanno collaborato Daniele Cuppone e Alberto Martinelli