Voluntary disclosure: siamo all'ultimo chilometro?

Voluntary disclosure: siamo all'ultimo chilometro?
di Stefano Loconte*
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Lunedì 13 Ottobre 2014, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 11 Novembre, 14:55
La voluntary disclosure sembra davvero aver imboccato il rettifilo del traguardo, o quanto meno aver superato lo striscione dell’ultimo chilometro e, salvo impreviste forature, la norma si appresta a tagliare il traguardo.



Approda, infatti, per la discussione in Aula la proposta di legge, approvata dalla commissione finanze della Camera, recante le disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero.



Nel testo all’esame della Camera vengono recepite e formalizzate alcune proposte normative che circolavano nei mesi scorsi e introdotte alcune novità di rilievo.



Prima fra tutte la previsione di non punibilità per i delitti di cui di cui agli articoli 2, 3 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000. Sotto il profilo dell’appeal complessivo della procedura appare immediatamente evidente l’importanza dell’inclusione degli articoli 2 e 3 del citato Decreto n. 74 (le dichiarazioni fraudolente) nell’ambito dei delitti per i quali viene esclusa la punibilità.



Pur non modificando l’impianto complessivo della voluntary (che presenta ancora alcune criticità quale ad esempio l’assenza di un contraddittorio “anonimo”, il pagamento in una unica soluzione del dovuto e la complessità dei conteggi da effettuare) la proposta di legge licenziata dalla Commissione Finanze presenta alcuni aspetti di sicuro interesse.



Oltre alla già citata estensione dei profili premiali alle dichiarazioni fraudolente viene esplicitamente esclusa la non punibilità per il riciclaggio e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale) commessi in relazione ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 e garantita la non punibilità per le nuove condotte di autoriciclaggio poste in essere in relazione ai reati tributari poc’anzi indicati sino alla data del 30 settembre 2015 (e cioè la data entro la quale può essere attivata la procedura).



Rimane, invece, sostanzialmente invariato il dettato normativo riguardante la riduzione delle sanzioni amministrative applicabile a seguito delle violazioni agli obblighi di compilazione del Quadro RW ma viene, opportunamente, estesa al 31 settembre 2014 il periodo di “copertura” della voluntary.



Potrebbe rivelarsi anche particolarmente interessante per i contribuenti la previsione che dispone in tema di determinazione dei periodi di imposta oggetto di disclosure l’inapplicabilità del raddoppio dei termini previsto dall’articolo 12 del Decreto Legge n. 78/2009 (raddoppio applicabile nel caso di detenzione delle attività in Stati a fiscalità privilegiata).



La predetta inapplicabilità opera, però, solo al ricorrere congiunto di una serie di condizioni ed ovvero: (i) il rilascio agli intermediari finanziari esteri (presso cui le attività sono detenute o trasferite) dell'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria; (ii) deposito di copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, insieme alla domanda di disclosure; (iii) stipula da parte dello Stato estero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell’accordo.



Chiarita la specifica disciplina per i cosiddetti “conti-pocket” ed introdotta la “voluntary italiana”.



Per quel che riguarda i conti di minor entità (cioè quei conti il cui ammontare complessivo annuo delle attività finanziarie oggetto della collaborazione volontaria non eccede 2 milioni di euro) l’Agenzia delle Entrate, su istanza del contribuente, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando la misura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della consistenza di fine anno e determina l’ammontare corrispondente all’imposta da versare utilizzando l’aliquota del 27 per cento.



Nelle intenzioni del legislatore la “voluntary italiana” si sostanzia nella possibilità concessa, in relazione alle violazioni commesse sino al 30 settembre 2014, a quei contribuenti che non abbiano commesso le violazioni degli obblighi di monitoraggio e che non abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, di presentare, entro il 30 settembre 2015, una apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento.



Sempre entro il 30 settembre 2015, colui che aderirà a questa forma di ravvedimento dovrà versare, in unica soluzione, le somme dovute a titolo di tributo, di contributi, e di interessi e le sanzioni, nella misura pari ad un ottavo del minimo edittale.



Anche nella “voluntary italiana” il pagamento di quanto dovuto quanto dovuto deve avvenire in una unica rata e l’adesione alla procedura comporta l'esclusione della punibilità per i reati tributari ma non per l’autoriciclaggio.



Viene ribadito che (i) ai soli fini della procedura di voluntary disclosure “estera”, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salvo prova contraria, ripartita, per ciascun periodo d’imposta, in quote uguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità, mentre le modalità di presentazione delle istanze di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa sulla voluntary.



Si tratta di modifiche, soprattutto quella relativa alla premialità sotto il profilo penale, che possono indubbiamente migliorare l’appeal della intera procedura con l’ulteriore speranza che il dibattito parlamentare riesca a “limare” le ultime asperità.



Stefano Loconte, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners.
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