Nel documento, inoltre, si spiega che per «poter beneficiare del trattamento di Cigs, l'impresa cessata o in cessazione deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. Costituiscono oggetto dell'accordo: il piano delle sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nelle modalità alla prospettata cessione di attività ovvero al piano di reindustrializzazione e il piano di trasferimento e/o riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale».
«L'impresa - sottolinea il Ministero - è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la cessione dell'azienda con finalità di continuazione dell'attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell'attività».
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