Dirigenza pubblica, si resta nel limbo

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Sabato 12 Maggio 2012, 11:58
Il 2 marzo del corrente anno apparve sulla G.U. n.52 S.G. il d.l.n.16 titolato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".



Il corposo decreto legge contiene una serie di norme in materia di semplificazioni tributarie e di maggiore incisività delle procedure di accertamento, ma vi compare pure una disposizione riguardante il conferimento di incarichi dirigenziali da parte delle Agenzie fiscali (art.8 comma 24). Non vi è dubbio che il contrasto all’evasione fiscale è una priorità assoluta e che serve l’impegno di funzionari capaci e motivati, ma è pur dovuta qualche riflessione.



L’affidamento di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia delle Entrate ha dato luogo ad un cospicuo contenzioso dinanzi alla Giustizia Amministrativa ed è in itinere la decisione finale del Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi sulla legittimità di talune nomine annullate in prime cure perché ritenute in violazione delle norme che regolano l’accesso alla dirigenza. Ciò nonostante il d.l.16/2012 ha ignorato il tutto, in sostanza riconoscendo corretto il modus operandi dell’Agenzia delle Entrate, salvo che in sede di conversione del decreto l’Aula ha recepito il parere espresso dalla VI Commissione il cui intervento ha quasi il significato di una spiegazione, come per dire che non si poteva fare diversamente.



Giova però ricordare che la XI Commissione della Camera dei Deputati ha evidenziato l’applicabilità dell’art.20 del d.p.r.266/1987 - confermato da una copiosa giurisprudenza - che nel rispetto del d.p.r.3/57 art.16 consente la reggenza – nelle more delle procedure concorsuali – al funzionario più elevato in grado. Diversamente operando è facile prevedere che i criteri di scelta nel conferimento delle funzioni dirigenziali rimarranno sostanzialmente quelli fin qui adottati nel senso che nell’arco di tempo fissato per la indizione di procedure concorsuali (31/12/2013) sarà ancora possibile affidare incarichi dirigenziali con la sola condizione che le nomine siano precedute da apposita procedura selettiva in applicazione dell’art.19 c.1/bis del dlgs.30.3.2001 n.165.



Se almeno fosse stato adottato tale criterio con meticolosità e trasparenza poteva evitarsi il contenzioso, o quanto meno se ne poteva propiziare un diverso esito. E’ stato invece calato “dall’alto” un invito ad attivare le procedure selettive, quasi a voler suggerire il classico tirare a campare di questi tempi assai di moda. Il che vuol dire che poco o nulla cambierà e troverà ancora spazio il metodo dell’”intuitu personae” tanto caro all’Agenzia delle Entrate.



E’ chiaro però che quanto il potere discrezionale si allarga a dismisura c’è il rischio di incorrere nell’arbitrio. Gli accadimenti che riempiono la cronaca quotidiana ne sono prova tangibile e dimostrano al tempo stesso che troppa discrezionalità preclude che sia il merito a dettare il giudizio. Non tira buon vento presso le Agenzie periferiche delle Entrate perché troppo spesso accade che gli aventi diritto a svolgere funzioni dirigenziali si vedono accantonati o addirittura collocati in posizione subalterna a causa di scelte che prescindono dalla valutazione obiettiva dei requisiti,valutazione che deve esser fatta solo tra soggetti di pari rango in ruolo e con provvedimenti di nomina fondati su idonee motivazioni.



Il d.l.16 e la legge di conversione n.44 del 26.4.2012 non hanno tenuto conto che sussiste una situazione oggettivamente anomala che lungi dall’essere stata riparata rischia di aggravarsi in termini di ulteriore contenzioso se addirittura dovessero emergere in tale sede profili di incostituzionalità.Il governo prima,le commissioni e quindi il Parlamento avrebbero dovuto approfondire la questione e forse ne avrebbero tratto il consiglio di stralciare il comma 24 dell’art.8 in attesa che il Consiglio di Stato chiuda la questione. Ma tant’è, corrono tempi difficili e lo spazio per riflettere si restringe sempre di più con la conseguenza che non si considerano i fatti, o addirittura li si nega, e ad essi si sostituiscono libere quanto approssimative interpretazioni.



Dr. Pietro Paolo Boiano

vice segretario generale Dirstat
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