Niente abusi sulle "parti comuni", né rumori molesti
L’approfondimento di questa settimana è dedicato ai condizionatori d’aria. Il problema non riguarda tanto l’installazione dell’apparecchio all’interno degli appartamenti che rimane una scelta possibile in quanto dipendente dal singolo condòmino, ma riguarda l’installazione del motore utilizzando le parti comuni dell’edificio (muri esterni, facciata del palazzo). Un altro limite è dato dal fatto che l’impianto installato non deve arrecare danni per immissioni di rumori o di calore negli altri appartamenti. Si può chiedere la rimozione dell’impianto di condizionamento d’aria quando le immissioni rumorose siano superiori alla normale tollerabilità. In tale caso occorre rivolgersi al giudice di pace che dovrà valutare la soglia della tollerabilità in relazione al caso concreto. Questo perché occorre far riferimento alle condizioni ambientali della zona: più alto è il rumore di fondo, più elevata è la soglia del rumore tollerato.
Pregio architettonico
Nell’ipotesi di installazione di condizionatori d’aria va precisato che per gli edifici che hanno un certo pregio architettonico l’unità esterna non deve violare il decoro architettonico e deve comunque avvenire con il minor danno per l’estetica esterna. Se l’edificio è di pregio architettonico va vietata l’installazione di elementi che possano ledere il decoro esterno. Anche per gli edifici che non sono di particolare pregio architettonico, deve comunque essere garantito che l’installazione delle unità esterne non impedisca il godimento degli altri condòmini.
Proprietà esclusiva
Non può essere vietata l’installazione di un motore esterno necessario per il funzionamento dell’impianto di condizionamento se viene utilizzato il terrazzo di proprietà esclusiva dell’interessato, a meno che tale installazione non sia visibile dall’esterno in modo tale da incidere sul decoro architettonico. L’installazione potrà avvenire senza questi problemi se l’affaccio è interno. Un’altra ipotesi consentita riguarda il caso di compressori collocati sul lastrico solare in modo non visibile all’esterno.
Installazione
Salvo le precisazione fatte, non vi è bisogno di nulla osta condominiale per installare un condizionatore d’aria, purché le modifiche ai muri comuni non pregiudichino un migliore e più intenso godimento del bene di proprietà comune anche agli altri condòmini. Se l’impianto di aria condizionata è installato in modo centralizzato, si considera comune sino al punto di diramazione nella proprietà esclusiva. Le nuove tecnologie consentono di acquistare apparecchi privi di ingombranti motori e molti dei problemi che un tempo erano stati oggetto di dibattito risultano superati grazie a tali nuovi congegni. L’installazione dei motori non dovrebbe comunque avvenire al di sopra della linea del parapetto dei balconi.
Voto dell’inquilino
Il conduttore ha diritto di voto se l’assemblea delibera sulle spese e sulle modalità di gestione degli impianti condominiali di riscaldamento e di condizionamento d’aria. La convocazione deve essere però inviata al proprietario che deve avere cura di informare l’inquilino. Per evitare dimenticanze è tuttavia consigliabile che l’amministratore in questo caso informi tanto il locatore, quanto il conduttore in modo da consentire a quest’ultimo di esprimere il voto ex articolo 10 della legge 27 luglio 1972 n. 392 sull’equo canone, evitando possibili impugnazioni della delibera.