I giudici ternani, nel maggio 2012, avevano infatti deciso di sospendere il procedimento nei confronti di don Gelmini dopo le ripetute richieste di rinvio da parte della difesa del fondatore della Comunità Incontro, a causa del peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultimo, oggi ottantottenne.
Il tribunale, riconoscendo il legittimo impedimento fisico dell'imputato, aveva quindi sollevato la questione di legittimità dei due articoli, per contrasto con quelli della Costituzione 111 (principio di ragionevole durata del processo), 97 (buon andamento della pubblica amministrazione) e tre (principio di ragionevolezza).
Nella propria ordinanza la Corte costituzionale ricorda, però, di avere «più volte escluso la possibilità di assimilare la infermità di mente, che determina l'incapacità di partecipare al processo, ad una situazione di mero impedimento fisico, la quale risulta in genere più facilmente superabile e comunque non costituisce un ostacolo assoluto alla celebrazione del giudizio». Sempre secondo la Consulta gli impedimenti connessi a patologie fisiche, «che potrebbero essere del tutti transitori, non necessariamente precludono all'imputato l'esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio»
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