Rieti, per il giudice legittima la sospensione
del comandante Aragona

Enrico Aragona, comandante della Municipale
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Sabato 15 Febbraio 2014, 05:51 - Ultimo aggiornamento: 09:51
RIETI - Illegittime, ingiustificate e con una condotta tale da configurarsi come atto di insubordinazione, attuata allo scopo di paralizzare l'attivit del comando della Municipale e che integra gli estremi dell'inadempimento anche sotto il profilo soggettivo, perch il comandante era evidentemente pienamente consapevole degli effetti dannosi che la sua condotta avrebbe avuto nell'espletamento del servizio istituzionale della Municipale. Sono i passaggi salienti con il quale il giudice del lavoro, Valentina Cacace, ha respinto il ricorso di Enrico Aragona contro la sospensione dall'incarico di comandante del Corpo e dalla conseguente retribuzione, comminatagli dall'amministrazione comunale in seguito a un provvedimento disciplinare. La vicenda è quella relativa alle ferie del comandante: 76 giorni consecutivi, dal 4 ottobre 2013 all'8 gennaio 2014, a eccezione del giorno 9 ottobre. Periodo di congedo «ordinario», attraverso il quale il comandante spiegava che «il comando ancora privo di posizione organizzativa», non avrebbe potuto «produrre atti aventi rilevanza esterna per ulteriori 76 giorni lavorativi», aggiungendo che «gli stessi ufficiali chiamati a svolgere il proprio ruolo nell'ambito delle qualifiche giuridiche rivestite non potranno firmare alcun atto avente rilevanza esterna».Un atteggiamento che il giudice contesta in quanto «integra oggettivamente e soggettivamente gli estremi dell'illecito disciplinare. Per un verso l'autoattribuzione del lungo periodo di ferie è illegittimo perché risulta che Aragona avesse già goduto di tutte le ferie del 2013 e che non avesse diritto di usufruire di ferie arretrate essendo decorsi i termini previsti dalla contrattazione collettiva. Il dirigente poi autoprogramma le sue ferie in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'ente» e «vi sono casi di indifferibili esigenze di servizio che possono rendere impossibile il godimento delle ferie». «La condotta - aggiunge infine la Cacace - integra gli estremi dell'inadempimento perché il ricorrente era pienamente consapevole degli effetti dannosi che essa avrebbe avuto nell'espletamento del servizio istituzionale».