Ma a distanza di circa un anno il Tribunale del Lavoro ha annullato il licenziamento dell’autista ordinando all’Asm l’immediato reintegro nei ranghi aziendali, il pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità e a quello dei contributi previdenziali e assistenziali per il periodo in cui l’uomo è rimasto a casa senza lavoro. Due le ragioni che hanno spinto la giudice Valentina Cacace ad accogliere in parte le istanze dell’uomo: la prima, che quando si è in malattia non c’è un divieto per il dipendente di allontanarsi dal proprio domicilio (a parte le fasce orarie della visita fiscale) e di svolgere altre attività.
La seconda, che quando si è in malattia il lavoratore ha l’obbligo di recuperare le energie lavorative e di non esporsi ad aggravamenti della propria patologia. «Orbene», nel caso dell’autista dell’Asm, non si può dire che essere andato ad Aprila a cantare ad un veglione di Capodanno abbia peggiorato la sua patologia o ritardato la guarigione. Un’esibizione certo «non igienica», per il perito del Tribunale, ma comunque tale da non ritardare la ripresa del lavoro, puntualmente verificatasi quattro giorni dopo. Così Giuseppe L. riavrà il posto alla guida del bus e l’Asm il suo autista canterino.
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