Anticorruzione, sì della Camera con 280 voti a favore: il ddl è legge

Anticorruzione, sì della Camera con 280 voti a favore: il ddl è legge
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Giovedì 21 Maggio 2015, 19:09 - Ultimo aggiornamento: 22 Maggio, 07:54

Sì definitivo dell'Aula della Camera al ddl anticorruzione. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 280 voti a favore, 53 contrari ed 11 astenuti. Contro hanno votato M5S e Fi. La Lega si è astenuta.

La lettura del risultato della votazione è stata segnata da un lungo applauso levatosi dai banchi del Pd.

Il testo

Il provvedimento introduce una stretta sui delitti contro la Pa. Viene infatti visibilmente rafforzato il "dispositivo normativo" anticorruzione con l'aumento delle pene per i principali reati contro la pubblica amministrazione: peculato (da 4 a 10 anni e 6 mesi), corruzione propria (da 6 a 10 anni) e impropria (da uno a 6 anni), induzione indebita (da 6 a 10 anni e 6 mesi). Quanto alla corruzione in atti giudiziari (da 6 a 12 anni nell'ipotesi base), la pena può salire fino a 20 nei casi più gravi. Restano invece invariate le sanzioni della concussione, che viene però estesa anche all'incaricato di pubblico servizio. La legge prevede sconti per i "pentiti".

Chi collabora potrà infatti godere di uno sconto di pena da un terzo a due terzi. L'attenuante per "ravvedimento operoso" è riconosciuta a chi si adopera efficacemente per evitare conseguenze ulteriori del delitto, per assicurare le prove e individuare i colpevoli o per il sequestro delle somme trasferite.

A subire un sostanzioso inasprimento è anche il quadro sanzionatorio del 416 bis: da 10 a 15 anni (oggi è dai 7 ai 12) la pena per chi partecipa a un'associazione mafiosa, da 12 a 18 anni (anziché 9-14) per chi la organizza o dirige. Se poi l'associazione mafiosa è armata, si può arrivare per i promotori anche fino a 26 anni di carcere. C'è poi la parte sul falso in bilancio, con le false comunicazioni sociali che tornano ad essere un delitto punito con il carcere. Se la società è quotata, chi commette il falso in bilancio rischia la reclusione da 3 a 8 anni; se non quotata, da uno a 5 anni. Si procede sempre d'ufficio, a meno che non si tratti di piccole società non soggetto al fallimento, per le quali vale una sanzione ridotta (da 6 mesi a 3 anni). Sanzione ridotta anche nel caso di fatti di lieve entità, mentre è prevista la non punibilità per gli illeciti di particolare tenuità. L'uso di intercettazioni è possibile solo nel falso in bilancio di società quotate. Quanto alla responsabilità amministrativa degli enti, raddoppiano le sanzioni pecuniarie (fino a 600 quote nel caso di società in borsa e a 400 per le non quotate). Il testo prevede poi la restituzione del maltolto.

Nei reati più gravi contro la P.A., infatti, non si potrà più patteggiare se prima non si è integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato. In caso di condanna, il colpevole è comunque sempre obbligato a pagare l'equivalente del profitto o quanto illecitamente percepito. La riparazione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione lesa è condizione per accedere alla sospensione condizionale della pena.

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