Biotestamento, dal consenso informato alle Dat cosa prevede la legge sul fine vita

Biotestamento, dal consenso informato alle Dat cosa prevede la legge sul fine vita
Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso il ddl sul biotestamento è all'esame della commissione Sanità al Senato. Il cuore del provvedimento, di 5...

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Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso il ddl sul biotestamento è all'esame della commissione Sanità al Senato. Il cuore del provvedimento, di 5 articoli, è l'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Ecco il testo punto per punto:


IL CONSENSO INFORMATO - L'articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene 'promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informatò e nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.

I MINORI - Per quanto riguarda i minori il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - L'articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e 'in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penalè. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazionè. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimonì.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE - Nella relazione tra medico e paziente - si legge nell'articolo 4 - rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.


L'ITER - Il provvedimento, ora all'esame della commissione Sanità del Senato, è stato approvato il 20 aprile del 2017 dalla Camera. Durante l'esame in commissione a Palazzo Madama sono stati presentati migliaia di emendamenti. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l'invio in Aula del provvedimento senza relatore. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero